Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23809/2026
Contenzioso e processo tributarioImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di processo tributario, la rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., produce l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della controparte, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali, e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; in tal caso non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.