TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23795/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23795CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di classamento catastale delle aree portuali, gli immobili ivi ubicati sono classificabili nella categoria E di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, solo se presentino caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderli estranei ad ogni uso commerciale o industriale, e non anche quando risultino dotati di autonomia funzionale e reddituale derivante dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di natura commerciale, essendo irrilevante, a tal fine, sia il criterio della mera localizzazione in area destinata a servizio pubblico, sia la circostanza che l'attività sia svolta in forza di concessione demaniale, in quanto l'interesse pubblico sotteso al servizio portuale non esclude che esso sia esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale; a tale principio non deroga l'art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede il censimento in categoria E/1 delle banchine e aree portuali scoperte affidate in concessione a privati, trattandosi di disposizione applicabile solo a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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