TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23793/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23793CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi, quali la qualità urbana ed ambientale del contesto in cui l'immobile è inserito e le caratteristiche edilizie del fabbricato ex art. 8 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, che in concreto hanno inciso sul diverso classamento, occorrendo che l'obbligo motivazionale, avuto riguardo al carattere "diffuso" del provvedimento, sia assolto in maniera rigorosa e contestualizzata con riferimento alla singola unità immobiliare, in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento ed apprestare le proprie difese, precludendosi all'amministrazione finanziaria di addurre in giudizio cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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