Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23740/2026
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei Consorzi di Bonifica siciliani ai sensi dell'art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, tale disposizione, non prevedendo espressamente l'estinzione dei consorzi accorpati né una fase di liquidazione, non determina l'immediata soppressione degli enti territoriali preesistenti al momento dell'istituzione del nuovo consorzio accorpante, ma configura tale effetto come esito conclusivo di un processo di riorganizzazione; ne consegue che, nel perdurante 'periodo transitorio' definito e prorogato dagli organi competenti, il consorzio accorpato conserva la titolarità del potere di emanare atti impositivi (quali l'avviso di pagamento per contributi consortili), permanendo in vita e legittimato ad agire sino al completamento del processo di riunificazione, senza che l'erronea qualificazione del rapporto tra i due enti in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. (istituto non esportabile in ambito pubblicistico) incida sulla legittimità dell'atto adottato dal consorzio accorpato in ragione del perdurante affidamento del servizio impositivo.