Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23736/2026
Principio di diritto
In tema di contributi consortili di bonifica nella Regione Sicilia, l'art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nell'istituire i nuovi Consorzi di bonifica accorpanti (tra cui il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale), non ne ha previsto l'estinzione automatica ed immediata dei preesistenti consorzi territoriali accorpati, non contemplando la norma alcuna procedura di liquidazione né un effetto estintivo istantaneo connesso alla mera istituzione del nuovo ente; pertanto, i consorzi accorpati (nella specie, il Consorzio di Bonifica 6 Enna) conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione ad emettere atti impositivi sino al completamento del processo di riunificazione, permanendo, medio tempore, in regime di c.d.