Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23680/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'avviso con cui l'Ufficio rettifichi il numero dei vani dichiarati dal contribuente non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali concorrenti alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e dell'estensione superficiaria del vano, dovendo l'amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica; è pertanto inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione che, censurando la sentenza di merito solo in relazione all'insussistenza dell'obbligo di sopralluogo e di contraddittorio endoprocedimentale, non si confronti con l'autonoma e distinta ratio decidendi fondata sul difetto di adeguata motivazione della rettifica dei dati fattuali del DOCFA.