Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23383/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento del reddito di partecipazione dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili, retta dall'art. 2727 c.c. e fondata sulla massima di esperienza per cui la ristrettezza dell'assetto societario implica il reciproco controllo e la marcata solidarietà tra i soci, può essere vinta dal contribuente anche mediante la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, in circostanze obiettive verificabili di impossibilità di acquisire informazioni e di esercitare il controllo sulla vita sociale attraverso le prerogative di cui all'art. 2476 c.c.; a tal fine, posto che il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude, in attuazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e della parità delle armi garantita dall'art. 6 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'utilizzo anche da parte del contribuente di dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale, tali dichiarazioni, ove connotate da natura confessoria di un illecito fiscale – e perciò dotate di particolare attendibilità per le conseguenze negative che ne derivano al dichiarante – possono integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., idonea da sola a costituire prova contraria a favore del contribuente, sempre che il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, le ritenga, nel contesto delle circostanze, gravi e precise.