TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23381/2026

deposito 16/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23381CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base partecipativa, quale presunzione semplice retta dall'art. 2727 c.c., può essere vinta dal contribuente anche mediante la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e alla vita societaria, in circostanze obiettive verificabili di impossibilità di acquisire informazioni e di esercitare il controllo attraverso le prerogative di cui all'art. 2476 c.c., tali da escludere che le risorse extracontabili possano essere pervenute nella sua sfera giuridica. A tal fine, poiché nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi rese in fase extraprocessuale - producibili, in attuazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., all'art. 6 CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della parità delle armi, anche dal contribuente con il medesimo valore probatorio riconosciuto a quelle acquisite dall'amministrazione finanziaria - le dichiarazioni a contenuto confessorio del terzo autore materiale dell'illecito fiscale, dotate di particolare attendibilità per le conseguenze negative che ne derivano al dichiarante, possono integrare, nel concorso di particolari circostanze e secondo l'apprezzamento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, non un mero indizio ma una prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., idonea da sola a costituire prova contraria alla presunzione di riparto degli utili occulti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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