TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23311/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23311CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica – come si evince dalla normativa di settore (l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154) che ne impone la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con tariffa avente natura di corrispettivo – i relativi impianti (nella specie, impianto di sollevamento e depurazione delle acque al servizio della rete idrica comunale) non rientrano tra le unità immobiliari censibili nel gruppo E, riservato, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella l. 24 novembre 2006, n. 286, ai fabbricati con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, bensì nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali, e segnatamente nella categoria D/7, senza che la destinazione a pubblico servizio dell'attività di depurazione delle acque, ovvero l'integrale partecipazione pubblica al capitale della società di gestione, possano ritenersi incompatibili con la natura imprenditoriale dell'attività svolta, rilevando ai fini del classamento esclusivamente le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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