Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23310/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la rettifica analitico-contabile ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 può legittimamente fondarsi su documenti, schede e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente e recanti dati non riscontrabili nella contabilità ufficiale, atteso che la cosiddetta "contabilità in nero" costituisce un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, rientrando nella nozione di scritture contabili di cui agli artt. 2709 e ss. c.c. ogni documento che registri, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa; resta salva la prova contraria a carico del contribuente, la quale, tuttavia, non può essere integrata né dal mero disconoscimento del contenuto della documentazione reperita dagli organi verificatori, né da dichiarazioni rilasciate da terzi controinteressati - quali i dipendenti che neghino di aver percepito compensi non contabilizzati - avendo tali dichiarazioni valore meramente indiziario, inidoneo, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi, ad assurgere al rango di prova contraria alla documentazione extracontabile.