Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23309/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la rettifica analitico-contabile ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 può fondarsi su documenti, schede e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente e recanti dati non riscontrabili nella contabilità ufficiale, atteso che la cd. "contabilità in nero" costituisce valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, restando impregiudicata la prova contraria del contribuente, la quale, peraltro, non può essere integrata né dal mero disconoscimento del contenuto dei documenti reperiti dagli organi verificatori, né dalle dichiarazioni rese da terzi controinteressati - quali i lavoratori che neghino di aver percepito compensi non contabilizzati - le quali assumono valore meramente indiziario e, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi, non possono assurgere al rango di prova contraria alla documentazione extracontabile. (In motivazione, la S.C. ha altresì precisato che la questione relativa all'illegittima acquisizione di dati e documenti in esito agli accessi ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 o alle indagini bancarie ex art. 32, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973, per difetto o vizi dell'autorizzazione, in contrasto con l'interpretazione di tali disposizioni conforme all'art. 8 CEDU, implicando un accertamento in fatto sull'esistenza e sul contenuto dell'autorizzazione, non è rilevabile d'ufficio né in sede di merito né in sede di legittimità, ma deve essere dedotta, con i relativi oneri di allegazione, sin dal ricorso introduttivo ex art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992).