TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23305/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23305CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la rettifica analitico-contabile ex art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 può fondarsi su documenti, schede e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente e recanti dati non riscontrabili nella contabilità ufficiale, atteso che la 'contabilità in nero' costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sicché spetta al contribuente fornire adeguata prova contraria, la quale non può essere integrata dal mero disconoscimento del contenuto dei documenti reperiti dagli organi verificatori né da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti controinteressati, quali i dipendenti che neghino di aver percepito compensi non contabilizzati, avendo tali dichiarazioni valore meramente indiziario in assenza di ulteriori riscontri oggettivi. La questione dell'illegittima acquisizione di dati e documenti in esito ad accessi ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 o a indagini bancarie ex art. 32, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973, per difetto o vizi dell'autorizzazione, in contrasto con l'interpretazione conforme all'art. 8 CEDU, postula una verifica in concreto e un accertamento in fatto sull'esistenza e sul contenuto dell'autorizzazione, sicché non è rilevabile d'ufficio né in sede di merito né in sede di legittimità, ma deve essere articolata, con allegazione e indicazione degli atti illegittimamente acquisiti posti a fondamento della pretesa impositiva, sin dal ricorso introduttivo ex art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, risultando inammissibile per tardività se proposta per la prima volta con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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