Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23297/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese, qualora l'avviso sia notificato alle persone fisiche non quali meri soci, bensì quali amministratori, anche di fatto, e ideatori di un sistema evasivo/elusivo realizzato mediante frodi carosello attraverso una società "cartiera", è inconferente il richiamo all'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, poiché la cancellazione della società non estingue l'obbligazione tributaria di cui tali soggetti sono chiamati a rispondere in proprio, operando il principio secondo cui la persona giuridica costituisce una mera fictio, ossia un veicolo creato nell'interesse esclusivo delle persone fisiche che la partecipano quali esclusive beneficiarie del sistema fraudatorio, come avviene nel caso di responsabilità sanzionatoria ex art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, ove non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente, ferma restando, per l'amministratrice e socia unica, anche la responsabilità ai sensi dell'art. 2495 cod. civ.