TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23296/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23296CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di classamento catastale, gli impianti di depurazione delle acque reflue afferenti al servizio idrico integrato vanno censiti nella categoria D/7, propria delle costruzioni che ospitano processi industriali, e non nella categoria E/9, riservata agli immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli radicalmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di scambio e di produzione industriale, atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. nella l. 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nel gruppo E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale, e che la gestione del servizio idrico integrato, informata per legge (l. n. 36 del 1994, art. 9, comma 1; d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 141 e 154) a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e remunerata mediante tariffa avente natura di corrispettivo, presenta i caratteri del cosiddetto "lucro oggettivo", senza che rilevino in senso contrario la destinazione dell'impianto ad un'attività di pubblico interesse né la circostanza che il servizio sia gestito da una società a integrale partecipazione pubblica secondo il modello "in house".

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.