Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23295/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili a seguito della cd. procedura DOCFA, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, mentre solo la mutazione degli elementi di fatto dichiarati (superficie, numero di vani, destinazione d'uso, locali non dichiarati) impone una motivazione rafforzata, che specifichi le differenze riscontrate al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. Inoltre, poiché il provvedimento di attribuzione della rendita catastale inerisce al bene secondo una prospettiva di tipo "reale", l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza va ricondotta non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, accertata in riferimento alle potenzialità di utilizzo, sicché, ove i beni siano riconducibili alla categoria D/8, la rendita deve essere determinata, ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e degli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, con stima diretta per ogni singola unità, mediante procedimento diretto o indiretto, mentre, ove siano riconducibili alla categoria C/1, la rendita va determinata con stima comparativa ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 del medesimo d.P.R.