TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23294/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23294CIV

AccertamentoTributi locali

Principio di diritto

In tema di classamento di immobili a destinazione speciale censiti nei gruppi D ed E, l'accertamento della rendita catastale, anche a seguito di dichiarazione di variazione proposta dal contribuente con procedura DOCFA, avviene, ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, convertito dalla l. n. 1249 del 1939, e degli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, mediante stima diretta per ogni singola unità, la quale può essere effettuata con procedimento diretto, fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile al netto delle spese e delle eventuali perdite, ovvero con procedimento indiretto, basato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile o dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'unità immobiliare; ne consegue che è legittima la determinazione della rendita che, nell'impossibilità di riferirsi al canone di locazione, muova dal valore di mercato ricavato da prezziari di massima predisposti dagli uffici provinciali, rapportato al costo di acquisto e al valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione nonché alla vetustà del bene, dovendosi invece escludere l'attendibilità delle sole quotazioni OMI, le quali, essendo prive dei requisiti di precisione e gravità, non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio ma mere indicazioni di massima, da combinarsi con ulteriori indizi.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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