Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23289/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'art. 38, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel richiamare l'art. 327, comma 1, c.p.c., determina l'applicazione del c.d. termine lungo di impugnazione soltanto nell'ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla notificazione della sentenza, e non anche nel caso del mancato successivo deposito della sentenza notificata, sicché, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata alla controparte, l'appello proposto oltre il termine breve di sessanta giorni è inammissibile; la relativa questione, in quanto 'fondante', poiché idonea a determinare l'ammissibilità del gravame, può essere fatta valere dalla parte anche mediante semplice eccezione, senza necessità di proposizione di ricorso incidentale, e il suo accoglimento comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.