Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23288/2026
Principio di diritto
In tema di IMU, l'esistenza di un vincolo idrogeologico, che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo, non esclude la natura fabbricabile dell'area - rilevante ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide unicamente sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario imposte dal predetto vincolo comprimano fino ad annullare completamente la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in un vincolo di inedificabilità assoluta; ne consegue che il giudice di merito deve accertare in concreto l'effettiva incidenza dei vincoli imposti dal Piano di bacino, nel loro specifico atteggiarsi, sulla potenzialità edificatoria del terreno, non potendo escludere l'imposizione sulla base della mera prevalenza dei piani di bacino sugli strumenti urbanistici comunali.