Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23287/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione di cui agli artt. 325 c.p.c. e 51 d.lgs. n. 546 del 1992 rileva la sola notificazione della sentenza ad istanza di parte, senza che assuma carattere dirimente il mancato adempimento delle formalità di deposito dell'originale o della copia notificata previste dall'art. 38, comma 2, del medesimo d.lgs., le quali sono finalizzate unicamente a consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata; ne consegue che, qualora il destinatario non contesti la completezza o l'effettiva corrispondenza all'originale della copia notificata, ovvero ammetta specificamente di avere ricevuto la notifica della sentenza, il termine c.d. lungo di cui all'art. 327, comma primo, c.p.c. – applicabile, per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 38 citato, solo ove nessuna delle parti provveda alla notificazione – non opera e il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve è inammissibile.