Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23284/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione è sufficiente la rituale notificazione della sentenza alla controparte, essendo irrilevante l'omesso adempimento delle formalità di deposito in segreteria previste dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 – norma non inserita tra quelle sui termini di impugnazione, compiutamente disciplinati dall'art. 51 del medesimo decreto, e priva di sanzione per l'inosservanza – la cui ratio va rinvenuta unicamente nella garanzia di tempestiva notizia della notificazione alla segreteria del giudice tributario ai fini dell'eventuale attestazione del passaggio in giudicato; ne consegue che la tardività dell'appello, comportando la formazione del giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado, integra questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, che la parte vittoriosa può prospettare con il solo controricorso, senza necessità di ricorso incidentale condizionato.