Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23274/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, sicché il passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla controversia relativa alla liquidazione dell'imposta, stante il rapporto di pregiudizialità che intercorre, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio sulla rendita catastale e quello avente ad oggetto il tributo su di essa fondato; ne consegue che il contribuente, ove la rendita sia giudizialmente ridotta, può chiedere il rimborso delle annualità d'imposta versate e non dovute.