TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23228/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23228CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con prova non generica ma analitica e con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili; ne consegue che è affetta da motivazione meramente apparente, con conseguente nullità ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice tributario che, nel ritenere non assolto tale onere di controprova, si limiti ad una stringata ed apodittica formula di rinvio ad un semplice esame dei documenti versati in atti, senza chiarire quale documentazione giustificativa il contribuente abbia prodotto né per quale ragione essa debba ritenersi inidonea a vincere le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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