Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23227/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento delle imposte fondato su indagini bancarie, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con prova non generica ma analitica e con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili; ne consegue che è nulla, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice tributario che, nel ritenere non assolto tale onere, si limiti ad una stringata ed apodittica formula (nella specie, il rinvio ad «un semplice esame dei documenti versati in atti»), senza chiarire quale documentazione giustificativa il contribuente abbia prodotto né le ragioni della sua inidoneità a fornire la prova contraria, risolvendosi in una motivazione meramente apparente.