Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23226/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è nulla, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza del giudice d'appello che, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado e ad affermarne apoditticamente la correttezza, ometta di esporre una valutazione propria sui fatti di causa, di riportare le prospettazioni delle parti e di chiarire le ragioni per cui le censure dell'appellante sono ritenute infondate, risolvendosi in tal modo la motivazione in una motivazione meramente apparente.