Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23225/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza con cui il giudice d'appello abbia integralmente rigettato l'impugnazione del contribuente, allorché l'Ente impositore non abbia proposto in quel giudizio appello incidentale, poiché il giudice del gravame non è tenuto a pronunciare su un'impugnativa non proposta e la parte non soccombente non è legittimata a dolersi della decisione che abbia respinto il ricorso della controparte.