TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23197/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23197CIV

IVAAccertamento

Principio di diritto

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, la detrazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, essa può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, spettando poi al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, prova che non può ritenersi fornita mediante l'esibizione della fattura o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, in quanto strumenti facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio per far apparire reale un'operazione fittizia; il giudice di merito, inoltre, è tenuto a compiere una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, nella quale ciascun indizio rafforza e trae vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento, non essendo sufficiente, ad escludere la fittizietà delle singole operazioni contestate, l'accertata esistenza ed effettiva operatività della società verificata.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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