Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23197/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, la detrazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, essa può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, spettando poi al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, prova che non può ritenersi fornita mediante l'esibizione della fattura o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, in quanto strumenti facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio per far apparire reale un'operazione fittizia; il giudice di merito, inoltre, è tenuto a compiere una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, nella quale ciascun indizio rafforza e trae vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento, non essendo sufficiente, ad escludere la fittizietà delle singole operazioni contestate, l'accertata esistenza ed effettiva operatività della società verificata.