TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23196/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23196CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, a norma dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ove l'Ufficio abbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, spetta al contribuente provarne l'effettiva esistenza ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell'IVA, non potendo tale onere ritenersi assolto con la mera esibizione della fattura o con la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, in quanto strumenti facilmente falsificabili; il giudice di merito, inoltre, è tenuto a compiere una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione finanziaria, in un giudizio articolato nel quale ciascun indizio rafforza e trae vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento, sicché viola tale regula iuris la decisione che definisca gli indizi insufficienti attribuendo rilievo alla mera circostanza che la società verificata sia esistente e concretamente operante, non bastando ciò ad escludere che le singole operazioni contestate non siano mai state realmente poste in essere.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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