TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23191/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23191CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento di utili extracontabili in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa rende operante la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, con la conseguenza che grava sul socio, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., l'onere di vincere l'inferenza presuntiva mediante l'allegazione e la dimostrazione di circostanze positive e oggettivamente verificabili atte ad escludere che i ricavi non contabilizzati siano pervenuti nella sua sfera giuridica, ossia della loro destinazione alternativa (accantonamento o reinvestimento in àmbito societario ovvero appropriazione da parte di altri), non essendo a tal fine sufficiente l'asserita estraneità alla gestione sociale né l'allegazione di un generico disimpegno o della semplice assenza di atti gestori, dovendo la prova dell'assoluta estraneità alla vita della società riguardare il profilo del controllo e dell'informazione e la concreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c., tenuto conto della specifica situazione societaria. Né rileva, in senso contrario, la pretesa natura fittizia della partecipazione, giacché nelle società di capitali non è configurabile la simulazione del contratto sociale, in ragione delle inderogabili formalità che ne assistono la creazione e della tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c., né la prova della distribuzione degli utili extracontabili può richiedere l'emersione di passaggi di denaro tracciabili su conti correnti bancari, trattandosi sempre di trasferimenti occulti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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