Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23164/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per la quale i versamenti operati su conti correnti del contribuente sono considerati elementi positivi di reddito, può essere superata dal contribuente dimostrando che ne ha già tenuto conto nella determinazione della base imponibile ovvero che si tratti di movimenti estranei alla produzione del reddito, provando la provenienza e la destinazione dei singoli accrediti; ove il giudice di merito accerti, in fatto, che le somme affluite sul conto siano state percepite dal contribuente quale mero delegato all'incasso per conto di terzi (in virtù di scrittura privata autenticata), tale accertamento esclude la natura reddituale delle somme in capo al delegato, restando irrilevante, ai fini della qualificazione fiscale di tali importi, la circostanza dell'eventuale mancato riversamento delle somme ai titolari effettivi del credito, attenendo ciò a un diverso rapporto giuridico non oggetto dell'accertamento tributario originario.