Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23153/2026
Contenzioso e processo tributarioImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile in sede di legittimità solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, riconducibile alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà della motivazione; il vizio di omessa pronuncia, deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., si differenzia da quello di omessa motivazione in quanto il primo presuppone la completa omissione di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto su una domanda o eccezione ritualmente proposta, mentre il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, ancorché con motivazione inadeguata, con la conseguenza che l'erronea sussunzione del vizio denunciato nell'uno o nell'altro paradigma normativo comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso.