Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23151/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la stampa dell'esito di una ricerca effettuata sulla banca dati dell'Anagrafe tributaria costituisce copia analogica di un documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. n. 82 del 2005, dotata dell'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., e si presume conforme, quanto ai dati riportati, al contenuto dell'archivio di provenienza ex art. 23 del medesimo d.lgs., sicché non ne è escluso il valore probatorio per la mera illeggibilità parziale o per la mancata indicazione dell'operatore che ha effettuato la consultazione o la sua sottoscrizione, occorrendo, ai fini del disconoscimento, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita in ordine alla non conformità dei dati riprodotti rispetto a quelli conservati nella banca dati. Inoltre, ai fini della determinazione sintetica del reddito secondo il testo dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 introdotto dal d.l. n. 78 del 2010 (c.d. nuovo redditometro), rileva non la titolarità del diritto di proprietà o comproprietà sul bene indice di capacità contributiva (nella specie, imbarcazioni), ma l'effettivo sostenimento delle spese di acquisto e mantenimento del bene medesimo, sicché il contribuente che intenda contestare la pretesa erariale deve contestare specificamente l'avvenuto sostenimento di tali spese, restando irrilevante la sola negazione della proprietà del bene; analogo principio vale, con riferimento al pregresso regime (c.d. vecchio redditometro) fondato sul d.m. 10 settembre 1992, per la disponibilità del bene, che prescinde dalla titolarità giuridica dello stesso, rilevando unicamente la concreta situazione fattuale che consenta al soggetto di trarne le utilità economiche che il bene è per sua natura idoneo a fornire.