Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23148/2026
Contenzioso e processo tributarioImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, il raggiungimento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente di un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, intervenuto nel corso del giudizio di cassazione, comporta, ai sensi degli artt. 46 e 48 del medesimo decreto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese secondo quanto previsto dall'accordo stesso e senza che ricorrano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.