TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23147/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23147CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, costituisce causa ostativa alla sua presentazione la previa notifica al contribuente della contestazione di una violazione commessa nella redazione della precedente dichiarazione, poiché, ove fosse consentito porre rimedio all'irregolarità anche dopo la relativa contestazione, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore; resta ferma la possibilità per il contribuente di contestare in sede contenziosa la pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, ma in tal caso è onere del contribuente, e non dell'Amministrazione, dimostrare la fondatezza della rettifica invocata.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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