Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23138/2026
Principio di diritto
In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di dodici mesi assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, per la determinazione della rendita catastale definitiva a seguito della procedura c.d. DOCFA, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali; ne consegue che il decorso di tale termine non comporta la decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica del classamento proposto dal contribuente.