Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23137/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili ai fini catastali, l'attribuzione della rendita, quando nel comune interessato non sia stata istituita la specifica classe o categoria, può legittimamente avvenire mediante il criterio della comparazione previsto dall'art. 11, comma 2, del D.L. n. 70 del 1988, con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della stessa provincia avente analoghe caratteristiche socio-economiche e tipologiche; ne discende che, ove sussistano le condizioni applicative di tale disposizione (segnatamente l'assenza di unità immobiliari comparabili nel comune di riferimento per anomalia tipologica), l'avviso di accertamento fondato sulla parificazione con immobili di altro comune è correttamente motivato, e il giudice di merito non può ritenerlo illegittimo per il solo fatto della comparazione extracomunale, dovendo invece valutare l'effettiva portata della norma richiamata quale antecedente logico-giuridico della motivazione dell'atto impositivo.