Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22968/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di accertamento sintetico del reddito (cd. redditometro), è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 111 Cost., la sentenza sorretta da motivazione meramente apparente, la quale, pur graficamente esistente, si risolva in affermazioni apodittiche – quale quella secondo cui il contribuente non avrebbe fornito prova contraria a fronte degli elementi indicativi di capacità contributiva ricostruiti dall'ufficio – rappresentative del solo contenuto «statico» del giudizio, senza alcun concreto esame delle allegazioni di parte, anche ove riferite alla stessa esistenza degli indici di capacità contributiva, e degli elementi documentali prodotti, così omettendo la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale il giudice è pervenuto alla decisione e non consentendo alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito.