TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22917/2026

deposito 08/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22917CIV

Contenzioso e processo tributarioAccertamento

Principio di diritto

In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'unitarietà dell'accertamento nei confronti della società di persone e dei soci comporta un litisconsorzio necessario originario, la cui violazione non impone, tuttavia, la rimessione della causa al giudice di primo grado — che contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. — allorché sulla posizione di altro socio si sia già formato, in separato giudizio, un giudicato favorevole per ragioni non personali (nella specie, l'annullamento dell'avviso di accertamento societario presupposto per inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non giustificata dall'imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa), atteso che, operando una pregiudizialità secundum eventum litis, il giudicato di annullamento ottenuto da un socio è opponibile dagli altri soci all'Amministrazione finanziaria — parte necessaria di tutti i giudizi e perciò non legittimata a invocare i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c. — con conseguente definibilità della controversia in sede di legittimità mediante decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. di annullamento dell'accertamento emesso nei confronti del socio.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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