TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22916/2026

deposito 08/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22916CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, il rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento del reddito conseguito dalla società e quello del reddito di partecipazione attribuito al socio viene meno allorché l'avviso di accertamento societario sia divenuto definitivo non per effetto di un accertamento giurisdizionale di merito, bensì a causa dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo da parte della società (o di vizi procedurali dell'impugnativa da questa proposta), sicché, in tale ipotesi, non potendosi configurare alcun giudicato, diretto o riflesso, il socio può far valere, nel giudizio di impugnazione del proprio avviso, i vizi relativi all'atto impositivo societario, contestando non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili extracontabili, ma anche, a monte, la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società; resta fermo che, ai fini dell'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficiente la ristrettezza della base sociale — che implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio — senza necessità di ulteriori elementi indiziari di riscontro, gravando sul contribuente l'onere della prova contraria.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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