TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22825/2026

deposito 07/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22825CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento fiscale, l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e contenziosa, dei dati e documenti non forniti dal contribuente in risposta all'invito dell'Amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973 – la quale opera automaticamente, non è soggetta ad eccezione di parte ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando peraltro, secondo l'interpretazione restrittiva imposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2025, i soli elementi informativi dal contenuto univocamente favorevole al contribuente – può essere evitata soltanto ove il contribuente depositi la documentazione unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e contestualmente dichiari, in maniera chiara ed esplicita, di non aver potuto adempiere alla richiesta dell'Ufficio per causa a lui non imputabile, la cui sussistenza e congruità sono soggette al vaglio, anche officioso, dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che non integra la causa non imputabile idonea a superare la preclusione la mera circostanza della residenza estera del contribuente – nella specie, cittadino italiano cancellato dall'anagrafe della popolazione residente e trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata, nei cui confronti opera la presunzione legale di residenza in Italia ex art. 2, comma 2-bis, del Tuir, salvo prova contraria – atteso che, diversamente, la sola dichiarazione di risiedere all'estero esonererebbe il contribuente dall'esibire qualsivoglia documento richiesto dall'Amministrazione finanziaria.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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