Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22740/2026
Contenzioso e processo tributarioImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, attesa la natura impugnatoria-accertatoria della giurisdizione tributaria, che si esplica in un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, il giudice di merito che ravvisi l'infondatezza solo parziale della pretesa dell'Amministrazione finanziaria – nella specie, in relazione a plusvalenza da cessione di terreno edificabile ex art. 67, secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, il cui corrispettivo risulti percepito solo in parte nel periodo d'imposta accertato – non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare, entro i limiti posti dal "petitum" delle parti, l'entità della pretesa fiscale, rimodulandone il contenuto quantitativo avvalendosi dei poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, trattandosi soltanto dell'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria.