Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21732/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente – desumibile anche da un unico elemento presuntivo, purché grave e preciso, quale l'abnormità della percentuale di ricarico ovvero la dichiarazione di perdite o utili irrisori in assenza di eventi imprevedibili o straordinari – può determinare il reddito in via analitico-induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, fondate sulle incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, potendo altresì utilizzare, quali validi elementi indiziari, le percentuali di ricarico accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale per ricostruire i dati relativi ad anni precedenti o successivi. Incombe, per contro, sul contribuente, quale soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni ovvero gli eventuali mutamenti del mercato o della propria attività idonei a giustificare, in altri periodi d'imposta, l'applicazione di percentuali di ricarico diverse.