Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21729/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è nulla, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per mancato raggiungimento del c.d. "minimo costituzionale" della motivazione, la sentenza d'appello che ometta radicalmente di illustrare le censure sollevate dall'appellante avverso la decisione di primo grado e le considerazioni che hanno indotto il giudice a disattenderle. In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, la complessiva inattendibilità della contabilità, valutabile alla stregua di criteri di ragionevolezza anche in presenza di scritture formalmente corrette e sulla base di un solo elemento presuntivo purché grave e preciso, legittima la ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico accertate con riferimento a un diverso anno fiscale, le quali costituiscono validi elementi indiziari utilizzabili secondo criteri di razionalità e prudenza, gravando sul contribuente, ex art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività idonei a giustificare l'applicazione di percentuali diverse; ne consegue che il giudice tributario, attesa la natura di impugnazione-merito del processo, non diretto alla mera eliminazione dell'atto impositivo ma a una pronuncia sostitutiva sul rapporto, ove non condivida la percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio, non può limitarsi ad annullare l'accertamento, ma è tenuto, entro i limiti delle domande di parte, a individuare la percentuale corretta e a rideterminare la pretesa fiscale nella giusta misura.