TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21723/2026

deposito 25/06/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:21723CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza che abbia confermato la rettifica della rendita catastale attribuita in esito a procedura DOCFA, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sola anomalia motivazionale che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dovendosi ritenere tale minimo rispettato ove il giudice di merito abbia dato conto dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale dell'atto di accertamento e della non illogicità della stima operata dall'Amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità tecnica. È inoltre inammissibile il motivo con cui, sotto il paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si denunci in realtà il malgoverno del materiale istruttorio da parte del giudice di merito, senza indicare – nel rigoroso rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. – il fatto storico, principale o secondario, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando esso sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività, atteso che il preteso difettoso esame degli elementi istruttori non si identifica con l'omesso esame del fatto storico.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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