Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21720/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, occorrendo invece una motivazione più approfondita, che specifichi le differenze riscontrate, soltanto ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, a tutela del diritto di difesa del contribuente e della delimitazione dell'oggetto dell'eventuale contenzioso. Ne consegue che, ove la rendita sia determinata mediante stima diretta eseguita dall'amministrazione (come per gli immobili dei gruppi catastali D ed E), tale stima – che integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell'atto, rilevando la sua adeguatezza ai fini non della legittimità ma dell'attendibilità concreta del giudizio – costituisce atto conosciuto o comunque facilmente conoscibile dal contribuente, in quanto formato nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, sicché è sufficiente, ai fini motivazionali, anche il riferimento standardizzato a valori unitari desunti da immobili ubicati nella stessa zona con analoghe caratteristiche, senza che sia configurabile violazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 o dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.