TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21690/2026

deposito 25/06/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:21690CIV

Imposte dirette (IRPEF/IRES)Accertamento

Principio di diritto

In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 è configurabile esclusivamente in caso di cessione a titolo oneroso di terreni non ancora edificati e suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, sicché la cessione di un terreno sul quale insista un fabbricato regolarmente accatastato — oltretutto adibito ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione — non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione di area edificabile, neppure ove risultino la stipula di una convenzione urbanistica, l'intento dell'acquirente di demolire e ricostruire ovvero un prezzo commisurato alla capacità edificatoria dell'area, atteso che la distinzione tra edificato e non edificato non ammette un tertium genus e il potere di riqualificazione del negozio in ragione dell'operazione economica sottesa trova un limite invalicabile nella tassativa previsione legislativa di regimi fiscali differenziati, adottata nell'esercizio di discrezionalità politica conforme agli artt. 3 e 53 Cost. Ne consegue che, non configurandosi alcun presupposto impositivo, non sussiste in capo al contribuente alcun obbligo dichiarativo della plusvalenza, con la conseguenza che la relativa omissione non integra un'ipotesi di "omessa dichiarazione" idonea a giustificare il prolungamento dei termini decadenziali per l'accertamento, il quale, se notificato oltre i termini ordinari, è illegittimo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.