TributarIA

Agenzia delle Entrate
Interpello n. 170/2026

del 10/09/2026

Imposte dirette (IRPEF/IRES)Fiscalità internazionale

Oggetto

Modalià di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessie gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239

La sintesi del chiarimento

L'Agenzia chiarisce che, in assenza di un'espressa previsione normativa, il Responsabile del registro per la circolazione digitale di cui al d.l. n. 25 del 2023 (decreto Fintech) non può essere equiparato alla 'banca di primo livello' ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996 e del d.m. n. 632 del 1996, e pertanto non è legittimato a raccogliere le autocertificazioni dei non residenti né a effettuare le comunicazioni al SID o a presentare il Modello 118/IMP. Di conseguenza, nel modello di emissione tokenizzata totalmente disintermediata, l'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni digitali deve essere applicata direttamente dall'emittente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 239 del 1996, con applicazione dell'imposta anche ai percettori lordisti e ai soggetti non residenti, i quali, ove abbiano diritto all'esenzione ex articolo 6, comma 1, potranno unicamente richiederne il rimborso.

Testo integrale (PDF ufficiale Agenzia) Tutta la prassi

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali della prassi dell'Agenzia delle Entrate. Non costituisce consulenza professionale.