TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 37969/2026

deposito 29/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:37969PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'operazione di compensazione tra il credito vantato dalla società poi fallita nei confronti di un terzo e un debito personale dell'amministratore della fallita verso lo stesso terzo non produce effetti estintivi, difettando il requisito dell'identità soggettiva dei rapporti obbligatori richiesto dall'art. 1241 cod. civ., con la conseguenza che tale operazione integra atto distrattivo idoneo a determinare il pericolo concreto di pregiudizio per i creditori, proprio del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., quale reato di pericolo concreto permanente fino all'apertura della procedura concorsuale. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa tenuta della contabilità sociale finalizzata ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, al fine di recare pregiudizio ai creditori, integra il delitto di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e non quello di bancarotta semplice documentale, e l'amministratore cessato dalla carica resta responsabile per l'omessa tenuta delle scritture relative al periodo di sua gestione, gravando su di lui l'onere di dimostrare l'avvenuta consegna delle stesse al successore, mentre su quest'ultimo, ivi compreso il liquidatore ai sensi dell'art. 2489 cod. civ., incombe l'autonomo obbligo di verificarne la regolarità, di ricostituire i libri sociali mancanti e di curarne la custodia fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, senza che rilevi, ai fini dell'esclusione di responsabilità, la mancata convocazione da parte del curatore fallimentare.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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