Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 37966/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di esecuzione della confisca per equivalente disposta a carico dell'autore del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, qualora la sentenza irrevocabile abbia subordinato l'esecuzione della confisca sui beni personali dell'imputato al mancato rispetto, da parte della società beneficiaria del reato, degli obblighi di pagamento verso l'Erario assunti con i piani di rateizzazione, il pubblico ministero, una volta accertato l'inadempimento della società, è legittimato a dare esecuzione alla confisca per equivalente sui beni personali dell'imputato, senza che in sede di opposizione all'esecuzione possa essere rimessa in discussione, per difetto di previa impugnazione, la mancata aggressione prioritaria del patrimonio sociale, trattandosi di statuizione ormai irrevocabile. Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione del giudice dell'esecuzione è sottratto a ogni forma di gravame, dovendo la parte interessata proporre, in via autonoma, istanza di ricusazione, nel cui ambito può essere eventualmente sollevata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sull'incompatibilità.