Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 37809/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di patteggiamento, gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non sono deducibili con il ricorso per cassazione se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale, dovendosi considerare tale soltanto quella ab origine contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale; inoltre, la deducibilità dell'erronea qualificazione giuridica del fatto in sede di patteggiamento è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, mentre il giudice è comunque tenuto a motivare specificamente l'entità delle pene accessorie rimaste estranee all'accordo delle parti, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.