Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36723/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il patteggiamento ad una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, preclude l'applicazione delle pene accessorie previste per i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice (artt. 216 e 217 l. fall.), non costituendo tali disposizioni norme speciali prevalenti rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che ammette deroghe solo nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 1-ter della medesima disposizione, relative alle pene accessorie per i reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 317-bis cod. pen.; ne consegue che, ove sia stata illegittimamente applicata la pena accessoria fallimentare in violazione di tale disciplina, la relativa statuizione deve essere eliminata direttamente dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.